Legge di guerra›Sez. 10a
Art. 217
Presunzione di legittimità della cattura e del sequestro.
In vigore dal 30 set 1938
La cattura e il sequestro si presumono legittimi, fino a che non è intervenuto un giudicato contrario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-217