Legge di guerraSez. 10a

Art. 217

Presunzione di legittimità della cattura e del sequestro.

In vigore dal 30 set 1938
La cattura e il sequestro si presumono legittimi, fino a che non è intervenuto un giudicato contrario.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-217

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