Legge di guerraSez. 10a

Art. 218

Costituzione del tribunale delle prede.

In vigore dal 18 apr 1941
Il Tribunale delle prede è istituito con decreto Reale emanato su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di intesa con il Ministro per la grazia e giustizia. Il Tribunale è composto di un presidente, di un vice presidente, di due magistrati dell'Ordine giudiziario di grado 4°, di un consigliere di Stato, di un ufficiale ammiraglio, del direttore generale della Marina mercantile e del ragioniere generale dello Stato. Sono nominati uno o più supplenti fra i magistrati o funzionari delle categorie suindicate e delle rispettive Amministrazioni, di grado non inferiore al 6°. Presso il Tribunale è nominato, fra i magistrati militari, un commissario del Re con uno o più sostituti. Il presidente è a capo di tutti i servizi del Tribunale: il vice presidente collabora col presidente nella direzione di tutti i servizi, sostituisce il presidente in caso di mancanza, assenza o impedimento, ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle norme di procedura. Le funzioni di segreteria sono esercitate o da un cancelliere della Corte di appello o da un segretario del Consiglio di Stato. Con il decreto Reale che istituisce il Tribunale delle prede, si provvede anche a stabilire la sede del Tribunale stesso non che l'Amministrazione dello Stato cui fanno carico sia le relative spese di funzionamento che quelle per le competenze spettanti ai componenti del Tribunale. Le competenze spettanti ai componenti del Tribunale saranno determinate con decreto del Ministro competente per la spesa, di concerto con quello per le finanze.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-218

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Costituzione del tribunale delle prede. (Art. 218 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo