Legge di guerraSez. 10a

Art. 214

Confisca e rinvio al giudizio.

In vigore dal 30 set 1938
L'autorità portuaria, compiuti i necessari accertamenti, trasmette al Ministro della marina una relazione motivata e documentata sulle circostanze, nelle quali si è proceduto alla cattura o al sequestro, proponendo i provvedimenti che, a suo avviso, è opportuno adottare. Quando la cattura abbia per oggetto una nave da guerra nemica ovvero una nave mercantile o merce appartenente allo Stato nemico, il Ministro della marina, con suo provvedimento, dichiara la confisca della nave o della merce determinandone la decorrenza. In ogni altro caso in cui siasi proceduto a cattura, il Ministro, se non ritiene di ordinare il rilascio della nave o della merce, promuove il giudizio del tribunale delle prede. La stessa procedura si osserva, in quanto applicabile, se la nave o la merce catturata è stata distrutta. La nave o la merce confiscata in via amministrativa è messa a disposizione del Ministro della marina.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-214

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Confisca e rinvio al giudizio. (Art. 214 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo