Legge di guerraSez. 10a

Art. 216

Competenza dell'autorità consolare.

In vigore dal 30 set 1938
La nave o la merce sequestrata o catturata, che sia stata portata in un porto neutrale, è data in consegna all'autorità consolare nazionale del luogo, la quale provvede al compimento degli atti demandati all'autorità portuaria nazionale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-216

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