Legge di guerraSez. 10a

Art. 213

Custodia della preda.

In vigore dal 30 set 1938
Le navi e le merci comunque catturate e i relativi documenti sono affidati in consegna a un'autorità portuaria nazionale, finché non ne sia in via amministrativa ordinato il rilascio o pronunciata la confisca, ovvero non sia esaurito il giudizio davanti al tribunale delle prede. L'autorità portuaria procede, con l'intervento, ove le ritenga possibile e opportuno, di un rappresentante degli interessati, all'inventario delle merci e degli oggetti, che sono a bordo della nave catturata, adottando i provvedimenti necessari per la loro custodia e, occorrendo, per la loro vendita. Nello stesso modo l'autorità portuaria procede, qualora sia stato disposto il sequestro di una nave o di merci. Se la nave o la merce è stata distrutta, i documenti relativi sono consegnati a un'autorità portuaria nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-213

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Custodia della preda. (Art. 213 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo