Legge di guerraSez. 9a

Art. 210

Danni derivati da atti inerenti alla visita o alla cattura.

In vigore dal 30 set 1938
Non è dovuto risarcimento per danni derivati alla nave o al suo carico da atti inerenti alla visita o alla cattura, salvo che gli atti stessi siano riconosciuti illegittimi dall'autorità competente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-210

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Danni derivati da atti inerenti alla visita o alla cattura. (Art. 210 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo