Legge di guerra›Sez. 9a
Art. 210
Danni derivati da atti inerenti alla visita o alla cattura.
In vigore dal 30 set 1938
Non è dovuto risarcimento per danni derivati alla nave o al suo carico da atti inerenti alla visita o alla cattura, salvo che gli atti stessi siano riconosciuti illegittimi dall'autorità competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-210