Legge di guerraSez. 10a

Art. 221

Esclusione dei mezzi di impugnazione.

In vigore dal 30 set 1938
Contro le decisioni del tribunale delle prede non è ammesso appello od opposizione. Le decisioni stesse, che siano in tutto o in parte definitive, sono soggette a ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione per assoluto difetto di giurisdizione, nonché a domanda di revocazione nei casi preveduti dal codice di procedura civile.
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Esclusione dei mezzi di impugnazione. (Art. 221 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo