Legge di guerraSez. 10a

Art. 224

Effetti della confisca.

In vigore dal 30 set 1938
La confisca attribuisce allo Stato la piena proprietà delle cose confiscate, libera da qualunque peso, anche ipotecario, a favore di terzi. Gli effetti della sentenza, che dichiara la legittimità della cattura, ovvero ordina la confisca della nave o della merce, decorrono dal momento, nel quale la cattura fu effettuata. Nel caso preveduto dal comma precedente, la decisione del tribunale delle prede ha effetto anche contro chi non sia stato parte nel giudizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-224

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Effetti della confisca. (Art. 224 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo