Legge di guerraSez. 10a

Art. 227

Cessazione del funzionamento del tribunale delle prede.

In vigore dal 30 set 1938
La cessazione del funzionamento del tribunale delle prede è disposta con decreto Reale. Con la cessazione del funzionamento del tribunale delle prede le sue attribuzioni e i giudizi eventualmente pendenti sono devoluti, nello stato in cui si trovano, al Consiglio di Stato, che procede con l'osservanza delle norme di procedura per i giudizi davanti al tribunale delle prede, in quanto siano applicabili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-227

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