Legge di guerra›Titolo IV›Capo I
Art. 232
Aeromobili alleati.
In vigore dal 30 set 1938
Agli effetti di questa legge, gli aeromobili alleati possono, con decreto Reale, essere assimilati, in tutto o in parte, agli aeromobili nazionali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-232