Legge di guerra›Capo II
Art. 237
Aeromobili civili in prossimità di forze operanti.
In vigore dal 30 set 1938
Se un comandante di forze operanti ritiene che la presenza di un aeromobile civile nelle vicinanze di esse possa compromettere il successo di operazioni in corso, può ordinare allo stesso:
1° di cambiare rotta;
2° di astenersi dall'eseguire qualsiasi segnalazione, o dal compiere qualsiasi altro atto, che egli ritenga dannoso per la sua azione.
L'aeromobile, che non si conforma all'ingiunzione ricevuta, si espone all'uso della forza. Se l'aeromobile è neutrale e oppone resistenza attiva, esso è soggetto a cattura e confisca e il carico è trattato come quello di aeromobile nemico; sono inoltre confiscate le merci appartenenti al comandante, al proprietario e all'esercente dell'aeromobile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-237