Legge di guerraCapo II

Art. 237

Aeromobili civili in prossimità di forze operanti.

In vigore dal 30 set 1938
Se un comandante di forze operanti ritiene che la presenza di un aeromobile civile nelle vicinanze di esse possa compromettere il successo di operazioni in corso, può ordinare allo stesso: 1° di cambiare rotta; 2° di astenersi dall'eseguire qualsiasi segnalazione, o dal compiere qualsiasi altro atto, che egli ritenga dannoso per la sua azione. L'aeromobile, che non si conforma all'ingiunzione ricevuta, si espone all'uso della forza. Se l'aeromobile è neutrale e oppone resistenza attiva, esso è soggetto a cattura e confisca e il carico è trattato come quello di aeromobile nemico; sono inoltre confiscate le merci appartenenti al comandante, al proprietario e all'esercente dell'aeromobile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-237

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Aeromobili civili in prossimità di forze operanti. (Art. 237 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo