Legge di guerra›Capo II
Art. 238
Uso di proiettili speciali.
In vigore dal 30 set 1938
È lecito l'impiego di proiettili traccianti, incendiari ed esplosivi da parte degli aeromobili o contro di essi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-238