Legge di guerraCapo II

Art. 238

Uso di proiettili speciali.

In vigore dal 30 set 1938
È lecito l'impiego di proiettili traccianti, incendiari ed esplosivi da parte degli aeromobili o contro di essi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-238

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Uso di proiettili speciali. (Art. 238 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo