Legge di guerraCapo IIISez. 1a

Art. 241

Aeromobili esenti da cattura e confisca.

In vigore dal 30 set 1938
Sono esenti da cattura e confisca gli aeromobili sanitari, protetti a norma delle disposizioni della sezione prima, capo sesto, titolo II, fino a quando godono della protezione stessa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-241

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Aeromobili esenti da cattura e confisca. (Art. 241 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo