Legge di guerra›Capo III›Sez. 1a
Art. 245
Trasferimento di nazionalità.
In vigore dal 30 set 1938
Non è considerato valido il trasferimento di nazionalità di un aeromobile, effettuato per eludere le conseguenze derivanti dal carattere di aeromobile nemico.
Tale scopo si presume, salva prova contraria:
1° se, nel caso che l'aeromobile abbia perduto la nazionalità nemica meno di sessanta giorni prima dell'inizio della guerra, le carte di bordo non fanno fede, nei modi di legge, dell'avvenuto trasferimento;
2° se il trasferimento di nazionalità è avvenuto dopo l'inizio della guerra.
Nel caso preveduto dal numero 2° dei comma precedente, la prova contraria, non è ammessa:
1° se il trasferimento di nazionalità ha avuto luogo, mentre l'aeromobile era in viaggio, o si trovava in località bloccata;
2° se è stata convenuta la facoltà di riscatto o di retrocessione;
3° se non sono state osservate le condizioni, alle quali è subordinato l'acquisto della nazionalità, secondo le leggi dello Stato, cui l'aeromobile appartiene.
Storico versioni
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