Legge di guerra›Capo III›Sez. 1a
Art. 244
Trattamento degli aeromobili civili nemici trattenuti.
In vigore dal 30 set 1938
Gli aeromobili civili nemici, appartenenti a privati, che non lasciano il territorio dello Stato nel termine fissato a norma dei due articoli precedenti, o ai quali non è stata accordata la facoltà di uscirne, sono sequestrati per la durata della guerra, ovvero requisiti contro compenso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-244