Art. 244 · Trattamento degli aeromobili civili nemici trattenuti.
Legge di guerraCapo IIISez. 1a

Art. 244

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Trattamento degli aeromobili civili nemici trattenuti.

In vigore dal 30 set 1938
Gli aeromobili civili nemici, appartenenti a privati, che non lasciano il territorio dello Stato nel termine fissato a norma dei due articoli precedenti, o ai quali non è stata accordata la facoltà di uscirne, sono sequestrati per la durata della guerra, ovvero requisiti contro compenso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-244