Legge di guerra›Capo III›Sez. 1a
Art. 241
108 / 403Aeromobili esenti da cattura e confisca.
In vigore dal 30 set 1938
Sono esenti da cattura e confisca gli aeromobili sanitari, protetti a norma delle disposizioni della sezione prima, capo sesto, titolo II, fino a quando godono della protezione stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-241