Legge di guerra›Capo II
Art. 234
Operazioni lecite.
In vigore dal 30 set 1938
Gli aeromobili militari possono attaccare le forze aeree dell'avversario, sia in aria, sia nelle loro basi, e compiere altresì, salve le eccezioni stabilite da speciali norme, le operazioni proprie della guerra terrestre e della guerra marittima.
Gli aeromobili militari possono inoltre attaccare gli aero-mobili civili nemici, i quali:
1° sorvolano il territorio dello Stato;
2° compiono atti bellici a favore del nemico, o trasmettono notizie militari per suo uso immediato, o in qualsiasi altro modo partecipano a operazioni belliche di esso;
3° oppongono resistenza attiva alla visita o alla cattura;
4° eseguono segnalazioni, qualunque sia il mezzo usato, dopo aver ricevuto l'ordine di astenersene;
5° non eseguono l'ordine di approdare o di dirottare;
6° non ottemperano a qualsiasi altro ordine dato dall'autorità militare a norma di questa legge.
Gli aeromobili civili neutrali possono essere attaccati nei casi preveduti dai numeri 2, 3 e 4 del comma precedente, e, qualora sorvolino il territorio dello Stato, anche nei casi preveduti dai numeri 5 e 6.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-234