Art. 234 · Operazioni lecite.
Legge di guerraCapo II

Art. 234

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Operazioni lecite.

In vigore dal 30 set 1938
Gli aeromobili militari possono attaccare le forze aeree dell'avversario, sia in aria, sia nelle loro basi, e compiere altresì, salve le eccezioni stabilite da speciali norme, le operazioni proprie della guerra terrestre e della guerra marittima. Gli aeromobili militari possono inoltre attaccare gli aero-mobili civili nemici, i quali: 1° sorvolano il territorio dello Stato; 2° compiono atti bellici a favore del nemico, o trasmettono notizie militari per suo uso immediato, o in qualsiasi altro modo partecipano a operazioni belliche di esso; 3° oppongono resistenza attiva alla visita o alla cattura; 4° eseguono segnalazioni, qualunque sia il mezzo usato, dopo aver ricevuto l'ordine di astenersene; 5° non eseguono l'ordine di approdare o di dirottare; 6° non ottemperano a qualsiasi altro ordine dato dall'autorità militare a norma di questa legge. Gli aeromobili civili neutrali possono essere attaccati nei casi preveduti dai numeri 2, 3 e 4 del comma precedente, e, qualora sorvolino il territorio dello Stato, anche nei casi preveduti dai numeri 5 e 6.
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