Legge di guerraTitolo IVCapo I

Art. 230

Aeromobili militari.

In vigore dal 30 set 1938
Sono considerati aeromobili militari quelli destinati di uso militare, qualora: 1° dimostrino la qualità militare mediante il legittimo uso dei segni distintivi adottati, a questo scopo, dallo Stato, al quale appartengono; 2° siano sotto l'autorità diretta, il controllo immediato e la responsabilità dello Stato; 3° siano comandati da persona iscritta nelle liste del personale militare; 4° siano equipaggiati da personale militare o militarizzato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-230

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Aeromobili militari. (Art. 230 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo