Legge di guerra›Titolo IV›Capo I
Art. 230
325 / 403Aeromobili militari.
In vigore dal 30 set 1938
Sono considerati aeromobili militari quelli destinati di uso militare, qualora:
1° dimostrino la qualità militare mediante il legittimo uso dei segni distintivi adottati, a questo scopo, dallo Stato, al quale appartengono;
2° siano sotto l'autorità diretta, il controllo immediato e la responsabilità dello Stato;
3° siano comandati da persona iscritta nelle liste del personale militare;
4° siano equipaggiati da personale militare o militarizzato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-230