Legge di guerraTitolo IVCapo I

Art. 228

Navigazione aerea: sospensione dei relativi accordi e della facoltà di sorvolo.

In vigore dal 30 set 1938
Con l'inizio della guerra è sospesa, nei rapporti con gli Stati nemici, l'osservanza di ogni accordo precedentemente stipulato, relativo alla navigazione aerea, salvo che l'accordo stesso disponga diversamente. Dallo stesso momento è sospesa, salvi accordi speciali, la facoltà di attraversare senza approdo lo spazio aereo sovrastante al territorio dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-228

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Navigazione aerea: sospensione dei relativi accordi e della facoltà di sorvolo. (Art. 228 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo