Legge di guerra›Titolo IV›Capo I
Art. 229
Legittimi belligeranti.
In vigore dal 30 set 1938
Gli aeromobili che possono compiere operazioni belliche, compresa la visita e la cattura di aeromobili e di navi, sono soltanto quelli militari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-229