Art. 229 · Legittimi belligeranti.
Legge di guerraTitolo IVCapo I

Art. 229

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Legittimi belligeranti.

In vigore dal 30 set 1938
Gli aeromobili che possono compiere operazioni belliche, compresa la visita e la cattura di aeromobili e di navi, sono soltanto quelli militari.
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