Legge di guerra›Sez. 10a
Art. 227
322 / 403Cessazione del funzionamento del tribunale delle prede.
In vigore dal 30 set 1938
La cessazione del funzionamento del tribunale delle prede è disposta con decreto Reale.
Con la cessazione del funzionamento del tribunale delle prede le sue attribuzioni e i giudizi eventualmente pendenti sono devoluti, nello stato in cui si trovano, al Consiglio di Stato, che procede con l'osservanza delle norme di procedura per i giudizi davanti al tribunale delle prede, in quanto siano applicabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-227