Legge di guerra›Sez. 10a
Art. 222
Diritto applicabile.
In vigore dal 30 set 1938
Il tribunale delle prede applica il diritto interno dello Stato.
Qualora una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di diritto interno, nè avendosi riguardo a disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe, si fa ricorso agli usi internazionali generalmente riconosciuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-222