Legge di guerraSez. 10a

Art. 222

Diritto applicabile.

In vigore dal 30 set 1938
Il tribunale delle prede applica il diritto interno dello Stato. Qualora una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di diritto interno, nè avendosi riguardo a disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe, si fa ricorso agli usi internazionali generalmente riconosciuti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-222

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Diritto applicabile. (Art. 222 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo