Art. 222 · Diritto applicabile.
Legge di guerraSez. 10a

Art. 222

317 / 403

Diritto applicabile.

In vigore dal 30 set 1938
Il tribunale delle prede applica il diritto interno dello Stato. Qualora una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di diritto interno, nè avendosi riguardo a disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe, si fa ricorso agli usi internazionali generalmente riconosciuti.
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