Art. 224 · Effetti della confisca.
Legge di guerraSez. 10a

Art. 224

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Effetti della confisca.

In vigore dal 30 set 1938
La confisca attribuisce allo Stato la piena proprietà delle cose confiscate, libera da qualunque peso, anche ipotecario, a favore di terzi. Gli effetti della sentenza, che dichiara la legittimità della cattura, ovvero ordina la confisca della nave o della merce, decorrono dal momento, nel quale la cattura fu effettuata. Nel caso preveduto dal comma precedente, la decisione del tribunale delle prede ha effetto anche contro chi non sia stato parte nel giudizio.
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