Legge di guerra›Sez. 10a
Art. 221
316 / 403Esclusione dei mezzi di impugnazione.
In vigore dal 30 set 1938
Contro le decisioni del tribunale delle prede non è ammesso appello od opposizione.
Le decisioni stesse, che siano in tutto o in parte definitive, sono soggette a ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione per assoluto difetto di giurisdizione, nonché a domanda di revocazione nei casi preveduti dal codice di procedura civile.
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