Legge di guerra›Sez. 9a
Art. 212
307 / 403Risarcimento di danni per avaria, deperimento o ritardo; distruzione.
In vigore dal 30 set 1938
Non è dovuto risarcimento per danni derivati da avaria, deperimento o ritardo a merci, che, trovate a bordo di navi mercantili nemiche o neutrali catturate, non siano state requisite, sequestrate, catturate o confiscate.
Si fa luogo a risarcimento di danni, qualora sia stata ordinata la distruzione delle merci suindicate, tranne che essa sia stata imposta da ragioni di sanità o di sicurezza, o da altra necessità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-212