Legge di guerra›Sez. 6a
Art. 200
Cessazione dell'esercizio del diritto di preda.
In vigore dal 30 set 1938
L'esercizio del diritto di preda cessa con la fine della guerra, e la nave e la merce posteriormente catturate sono rilasciate.
La conclusione della pace non pregiudica il giudizio di convalida delle prede fatte anteriormente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-200