Legge di guerraSez. 6a

Art. 200

Cessazione dell'esercizio del diritto di preda.

In vigore dal 30 set 1938
L'esercizio del diritto di preda cessa con la fine della guerra, e la nave e la merce posteriormente catturate sono rilasciate. La conclusione della pace non pregiudica il giudizio di convalida delle prede fatte anteriormente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-200

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