Legge di guerra›Sez. 6a
Art. 193
Perdita per forza maggiore.
In vigore dal 30 set 1938
Se la nave catturata si perde per forza maggiore, il comandante della nave catturante, o l'autorità cui è affidata la nave catturata, deve fare il possibile per porre in salvo le persone imbarcate e quanto si trovi di particolare interesse sulla nave stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-193