Art. 193 · Perdita per forza maggiore.
Legge di guerraSez. 6a

Art. 193

283 / 403

Perdita per forza maggiore.

In vigore dal 30 set 1938
Se la nave catturata si perde per forza maggiore, il comandante della nave catturante, o l'autorità cui è affidata la nave catturata, deve fare il possibile per porre in salvo le persone imbarcate e quanto si trovi di particolare interesse sulla nave stessa.
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