Legge di guerra›Sez. 6a
Art. 191
281 / 403Cattura.
In vigore dal 30 set 1938
Qualora il comandante di una nave da guerra ritenga che una nave debba essere catturata, la pone sotto la propria diretta autorità, unitamente al carico e all'equipaggio.
Qualora sia catturatile soltanto il carico, si applicano le disposizioni dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-191