Art. 198 · Utilizzazione della nave catturata.
Legge di guerraSez. 6a

Art. 198

288 / 403

Utilizzazione della nave catturata.

In vigore dal 30 set 1938
Il catturante può utilizzate la nave catturata, salvo in ogni caso, il giudizio del tribunale delle prede sulla legittimità della cattura.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-198