Legge di guerraSez. 5a

Art. 183

Istruzioni per la visita.

In vigore dal 30 set 1938
La visita delle navi è esercitata in conformità delle istruzioni impartite dal Ministro della marina.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-183

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Istruzioni per la visita. (Art. 183 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo