Legge di guerra›Sez. 5a
Art. 183
Istruzioni per la visita.
In vigore dal 30 set 1938
La visita delle navi è esercitata in conformità delle istruzioni impartite dal Ministro della marina.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-183