Legge di guerra›Sez. 3a
Art. 176
Sanzioni per la violazione di blocco.
In vigore dal 30 set 1938
La nave colpevole di violazione di blocco è soggetta a cattura e confisca.
È altresì catturato e confiscato il carico, salvo che venga provato che, al momento in cui fu imbarcato, il caricatore non conosceva, nè poteva conoscere l'intenzione di violare il blocco.
Storico versioni
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