Legge di guerraSez. 3a

Art. 176

Sanzioni per la violazione di blocco.

In vigore dal 30 set 1938
La nave colpevole di violazione di blocco è soggetta a cattura e confisca. È altresì catturato e confiscato il carico, salvo che venga provato che, al momento in cui fu imbarcato, il caricatore non conosceva, nè poteva conoscere l'intenzione di violare il blocco.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-176

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Sanzioni per la violazione di blocco. (Art. 176 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo