Legge di guerra›Sez. 2a
Art. 162
Accertamento dell'itinerario della nave.
In vigore dal 30 set 1938
Le carte e i documenti di bordo fanno prova dell'itinerario della nave, che trasporta contrabbando di guerra, a meno che essa, senza giustificato motivo, segua una rotta manifestamente diversa da quella indicata dalle carte e dai documenti predetti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-162