Legge di guerra›Capo III›Sez. 1a
Art. 157
Carattere nemico o neutrale della merce.
In vigore dal 30 set 1938
La merce trovata a bordo di nave mercantile si considera nemica, se il proprietario è persona di nazionalità nemica.
La merce stessa si considera neutrale:
1° se il proprietario non è persona di nazionalità nemica, nè suddito nazionale;
2° se il proprietario è un apolide, il quale, non essendo considerato suddito nemico, risiede in territorio neutrale.
La merce trovata a bordo di una nave nemica si presume nemica, salva prova contraria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-157