Legge di guerra›Sez. 2a
Art. 160
Aggiunte alla lista delle cose costituenti contrabbando.
In vigore dal 30 set 1938
Con decreto Reale, possono essere dichiarate contrabbando di guerra altre cose, oltre quelle indicate nell'articolo precedente. La lista relativa è comunicata ai Governi degli Stati neutrali.
In nessun caso possono essere dichiarati contrabbando di guerra:
1° gli oggetti e i materiali, che servono esclusivamente per scopo sanitario;
2° gli oggetti e i materiali necessari per i servizi di bordo della nave, sulla quale si trovano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-160