Legge di guerra›Capo III›Sez. 1a
Art. 155
Merci a bordo di navi mercantili nemiche all'inizio della guerra.
In vigore dal 30 set 1938
Le merci nemiche a bordo delle navi indicate negli possono, a cura dell'autorità marittima, essere sequestrate, ovvero requisite contro compenso, indipendentemente dal trattamento fatto alla nave.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-155