Legge di guerraCapo IIISez. 1a

Art. 155

Merci a bordo di navi mercantili nemiche all'inizio della guerra.

In vigore dal 30 set 1938
Le merci nemiche a bordo delle navi indicate negli possono, a cura dell'autorità marittima, essere sequestrate, ovvero requisite contro compenso, indipendentemente dal trattamento fatto alla nave.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-155

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Merci a bordo di navi mercantili nemiche all'inizio della guerra. (Art. 155 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo