Art. 152 · Condizioni per la validità del trasferimento di bandiera.
Legge di guerraCapo IIISez. 1a

Art. 152

99 / 403

Condizioni per la validità del trasferimento di bandiera.

In vigore dal 30 set 1938
È esclusa la prova che con il trasferimento di bandiera si siano volute eludere le conseguenze derivanti dal carattere di nave nemica, se esso è avvenuto più di trenta giorni prima dell'inizio della guerra, è incondizionato e conforme alle leggi degli Stati interessati, e la gestione della nave non può tornare a vantaggio di persone di nazionalità nemica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-152