Legge di guerra›Capo III›Sez. 1a
Art. 156
103 / 403Merci non requisite, nè sequestrate, nè catturate, nè confiscate.
In vigore dal 30 set 1938
Le merci non requisite, nè sequestrate, nè catturate, nè confiscate a norma di questo capo sono, per quanto è possibile, lasciate a disposizione degli aventi diritto.
Se è ordinata la vendita di dette merci, il prezzo ricavato, dedotte le spese, è messe a disposizione degli aventi diritto. Nei casi preveduti da questo articolo, restano ferme le disposizioni del titolo V di questa legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-156