Art. 161 · Catturabilità del contrabbando di guerra.
Legge di guerraSez. 2a

Art. 161

175 / 403

Catturabilità del contrabbando di guerra.

In vigore dal 30 set 1938
Le cose costituenti contrabbando di guerra sono soggette a cattura e confisca, se risulta in qualunque modo la loro destinazione alle forze armate nemiche, ovvero a un territorio nemico od occupato dalle forze armate nemiche. La destinazione nemica è presunta, esclusa ogni prova contraria: 1° se i documenti indicano che le cose costituenti contrabbando devono essere consegnate alle forze armate nemiche, ovvero sbarcate in un porto nemico od occupato dalle forze armate nemiche; 2° se la nave deve approdare solo in un porto nemico od occupato dalle forze armate nemiche, ovvero se deve toccare un porto nemico od occupato dalle forze armate nemiche o raggiungere le forze armate nemiche prima di arrivare al porto neutrale, al quale, secondo i documenti, il contrabbando è diretto. Sono altresì catturate e confiscate le altre merci, che si trovano a bordo e appartengono al proprietario delle cose costituenti contrabbando di guerra.
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