Legge di guerra›Sez. 2a
Art. 159
173 / 403Cose costituenti contrabbando.
In vigore dal 30 gen 1941
Costituiscono contrabbando di guerra:
1° le navi da guerra;
2° gli aeromobili, completi o smontati;
3° i carri armati o blindati e i treni armati;
4° le armi e le munizioni da guerra di qualsiasi specie;
5) Gli esplosivi, i materiali e i prodotti per la guerra chimica o batteriologica;
6° gli effetti di vestiario e di equipaggiamento e i finimenti per uso militare;
7° le parti staccate delle cose suddette.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-159