Art. 159 · Cose costituenti contrabbando.
Legge di guerraSez. 2a

Art. 159

173 / 403

Cose costituenti contrabbando.

In vigore dal 30 gen 1941
Costituiscono contrabbando di guerra: 1° le navi da guerra; 2° gli aeromobili, completi o smontati; 3° i carri armati o blindati e i treni armati; 4° le armi e le munizioni da guerra di qualsiasi specie; 5) Gli esplosivi, i materiali e i prodotti per la guerra chimica o batteriologica; 6° gli effetti di vestiario e di equipaggiamento e i finimenti per uso militare; 7° le parti staccate delle cose suddette.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-159