Legge di guerraSez. 2a

Art. 257

Spese sostenute per l'aeromobile rilasciato.

In vigore dal 30 set 1938
Se l'aeromobile catturato è rilasciato, perché il contrabbando di guerra non è superiore alla metà del carico commerciale, le spese sostenute dal catturante sono a carico dell'aeromobile stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-257

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Spese sostenute per l'aeromobile rilasciato. (Art. 257 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo