Legge di guerra›Sez. 2a
Art. 257
Spese sostenute per l'aeromobile rilasciato.
In vigore dal 30 set 1938
Se l'aeromobile catturato è rilasciato, perché il contrabbando di guerra non è superiore alla metà del carico commerciale, le spese sostenute dal catturante sono a carico dell'aeromobile stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-257