Legge di guerra›Sez. 2a
Art. 259
Trattamento delle merci non confiscabili.
In vigore dal 30 set 1938
Se l'aeromobile è catturato a causa del trasporto di contrabbando di guerra, si applicano, per le merci non confiscabili, le disposizioni dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-259