Legge di guerraSez. 4a

Art. 264

Cattura.

In vigore dal 30 set 1938
Qualora l'autorità militare ritenga che un aeromobile civile debba essere catturato, lo pone sotto la propria diretta autorità, unitamente al carico e all'equipaggio. Qualora sia catturabile soltanto il carico, l'autorità militare può, secondo le circostanze, farselo consegnare o distruggerlo, facendone menzione sul libro di bordo, e autorizzando l'aeromobile a continuare la rotta: osservata, in ogni caso, la disposizione dell'ultimo comma dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-264

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo