Legge di guerra›Sez. 4a
Art. 264
Cattura.
In vigore dal 30 set 1938
Qualora l'autorità militare ritenga che un aeromobile civile debba essere catturato, lo pone sotto la propria diretta autorità, unitamente al carico e all'equipaggio.
Qualora sia catturabile soltanto il carico, l'autorità militare può, secondo le circostanze, farselo consegnare o distruggerlo, facendone menzione sul libro di bordo, e autorizzando l'aeromobile a continuare la rotta: osservata, in ogni caso, la disposizione dell'ultimo comma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-264