Art. 264 · Cattura.
Legge di guerraSez. 4a

Art. 264

260 / 403

Cattura.

In vigore dal 30 set 1938
Qualora l'autorità militare ritenga che un aeromobile civile debba essere catturato, lo pone sotto la propria diretta autorità, unitamente al carico e all'equipaggio. Qualora sia catturabile soltanto il carico, l'autorità militare può, secondo le circostanze, farselo consegnare o distruggerlo, facendone menzione sul libro di bordo, e autorizzando l'aeromobile a continuare la rotta: osservata, in ogni caso, la disposizione dell'ultimo comma dell'.
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