Legge di guerraSez. 4a

Art. 266

Perdita per forza maggiore.

In vigore dal 30 set 1938
Se l'aeromobile catturato si perde per forza maggiore, il comandante dell'aeromobile catturante, o l'autorità cui è affidato l'aeromobile catturato, deve fare il possibile per porre in salvo le persone imbarcate e quanto si trovi di particolare interesse sull'aeromobile stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-266

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Perdita per forza maggiore. (Art. 266 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo